Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;
2)
«gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1896;
3)
«frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;
4)
«sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;
5)
«punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;
6)
«frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:
a)
il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;
b)
il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;
7)
«situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;
8)
«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;
9)
«sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;
10)
«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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