Art. 15
Azioni specifiche
In vigore dal 7 lug 2021
Azioni specifiche
1. Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla sua dotazione a norma dell’, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel suo programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello Strumento.
2. I finanziamenti per le azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri.
Storico versioni
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