Art. 12
Tassi di cofinanziamento
In vigore dal 7 lug 2021
Tassi di cofinanziamento
1. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale di cui all’.
5. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 85, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
6. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’.
7. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
8. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione coperte dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 7.
9. La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:
a)
al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
b)
solo al contributo pubblico.
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