Art. 9
Principi generali
In vigore dal 7 lug 2021
Principi generali
1. Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare il valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell’ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell’ambito degli altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
Storico versioni
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