Art. 7 · Paesi terzi associati al Fondo

Art. 7

Paesi terzi associati al Fondo

In vigore dal 7 lug 2021
Paesi terzi associati al Fondo 1.   Il Fondo è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo. 2.   Affinché sia ammissibile a essere associato al Fondo secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo. 3.   Come minimo, l’accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo: a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità; b) si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani; c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo; d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi; e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo; f) garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari; g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti a norma dell’. I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1147:oj#art-7