Art. 6 · Parità di genere e non discriminazione

Art. 6

Parità di genere e non discriminazione

In vigore dal 7 lug 2021
Parità di genere e non discriminazione 1.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono l’integrazione della prospettiva di genere e provvedono affinché la parità di genere e l’integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo. 2.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall’ della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.
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