Art. 4 · Partenariato

Art. 4

Partenariato

In vigore dal 7 lug 2021
Partenariato Ai fini del presente Fondo, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.
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