Art. 34 · Valutazione

Art. 34

Valutazione

In vigore dal 7 lug 2021
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue: a) l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’ e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII; b) l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione; c) il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate nell’allegato II; d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione; e) il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo. Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020. 2.   Oltre a quanto previsto nell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1. Va inoltre valutato l’impatto del Fondo. 3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento. 4.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’, all’, paragrafo 11, e all’.
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