Art. 33 · Sorveglianza e rendicontazione

Art. 33

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 7 lug 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato. 3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. 4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo devono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri. 5.   Al fine di garantire l’efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore di tale modifica.
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