Art. 31 · Assistenza emergenziale

Art. 31

Assistenza emergenziale

In vigore dal 7 lug 2021
Assistenza emergenziale 1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate derivanti da una o più delle seguenti circostanze: a) una situazione migratoria eccezionale caratterizzata da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni; b) un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (38); c) una situazione migratoria eccezionale in un paese terzo, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’Unione. In risposta a situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può decidere di fornire assistenza emergenziale, anche per la ricollocazione volontaria, entro i limiti delle risorse disponibili. In tal caso, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. 2.   Le misure nei paesi terzi sono attuate in conformità dell’, paragrafi 2 e 3. 3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’allegato I, purché abbia tale conseguente destinazione nel programma dello Stato membro. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. 4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 5.   Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021. 6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.
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