Art. 26
Rete europea sulle migrazioni
In vigore dal 7 lug 2021
Rete europea sulle migrazioni
1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2. L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che fissa le priorità delle sue attività sono adottati dalla Commissione previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.
3. L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’ della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.
Storico versioni
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