Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all’, lettera c), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
2)
«beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
3)
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’, punto 6), del regolamento finanziario;
4)
«familiare»: il cittadino di paese terzo definito come un familiare dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
5)
«ammissione umanitaria»: l’ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria;
6)
«sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;
7)
«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
8)
«reinsediamento»: l’ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell’UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;
9)
«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
10)
«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell’Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;
11)
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE;
12)
«minore non accompagnato»: un minore non accompagnato quale definito all’, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
13)
«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;
14)
«persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1147:oj#art-2