Art. 18
Azioni specifiche
In vigore dal 7 lug 2021
Azioni specifiche
1. Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla propria dotazione a norma dell’, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel proprio programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Fondo.
2. I finanziamenti per azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.
Storico versioni
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