Art. 16 · Programmi degli Stati membri

Art. 16

Programmi degli Stati membri

In vigore dal 7 lug 2021
Programmi degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che le misure di attuazione elencate nell’allegato II siano adeguatamente trattate nei loro programmi. Data la natura interna del Fondo, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Nell’ambito delle risorse assegnate a norma dell’, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nell’ambito del proprio programma: a) almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a); e b) almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Uno Stato membro può stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la scelta nel proprio programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente. 4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate dell’Unione, in particolare l’EASO, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 (35), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. 5.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate, comprese quelle di cui al paragrafo 4, ai compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. 6.   In seguito all’adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato valuta, insieme alla Commissione, come dare seguito ai risultati e alle raccomandazioni attraverso il proprio programma, se del caso, con il sostegno del Fondo. La Commissione può anche avvalersi, se del caso, delle competenze di agenzie decentrate in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza. 7.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato conformemente all’ del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 8.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le pertinenti agenzie decentrate per quanto riguarda i settori delle loro competenze, se del caso, lo Stato membro interessato può riassegnare le risorse stanziate nell’ambito del proprio programma, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie. 9.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati elencati nell’allegato IV nei loro programmi. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV. 10.   I programmi degli Stati membri possono consentire l’inclusione di parenti stretti delle persone oggetto delle misure di integrazione di cui all’allegato III nella misura necessaria all’efficace attuazione di tali misure. 11.   Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto. 12.   La programmazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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