Art. 13
Risorse di bilancio
In vigore dal 7 lug 2021
Risorse di bilancio
1. L’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
a)
5 225 000 000 EUR conformemente all’allegato I;
b)
1 045 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1.
2. Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia totalmente assegnato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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