Art. 9 · Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

Art. 9

Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

In vigore dal 7 lug 2021
Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta Ai fini dell'attuazione del titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono programmi di lavoro. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all'. Fatta eccezione per quanto riguarda l'assistenza tecnica, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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