Art. 57 · Valutazione da parte della Commissione

Art. 57

Valutazione da parte della Commissione

In vigore dal 7 lug 2021
Valutazione da parte della Commissione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti. 2.   La valutazione intermedia del sostegno a norma del titolo III è realizzata entro la fine del 2024. 3.   Entro la fine del 2031 viene preparata una relazione finale di valutazione sul sostegno di cui al titolo III. 4.   La Commissione comunica le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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