Art. 55
Forme di finanziamento dell'Unione
In vigore dal 7 lug 2021
Forme di finanziamento dell'Unione
1. Il FEAMPA può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento finanziario, in particolare appalti e sovvenzioni a norma, rispettivamente, dei titoli VII e VIII di detto regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all' del presente regolamento.
2. La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.
Storico versioni
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