Art. 5
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
In vigore dal 7 lug 2021
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a 5 311 000 000 EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione annuale stabilita nell'allegato V.
2. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:
a)
102 000 000 EUR per le Azzorre e Madera;
b)
82 000 000 EUR per le Isole Canarie;
c)
131 000 000 EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.
3. L'indennizzo di cui all' non supera il 60 % di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, o il 70 % in circostanze giustificate in ciascun piano d'azione per le regioni ultraperiferiche.
4. Almeno il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato nel programma preparato e presentato a norma dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.
5. Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA assegnato per Stato membro alla somma totale del sostegno di cui agli articoli da 17 a 21 non può superare complessivamente la più elevata delle soglie seguenti:
a)
6 000 000 EUR; o
b)
il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.
6. Conformemente agli del regolamento (UE) 2021/1060, il FEAMPA, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l'assistenza tecnica ai fini di un'amministrazione e un uso efficaci del Fondo stesso.
Storico versioni
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