Art. 48
Attuazione della PCP
In vigore dal 7 lug 2021
Attuazione della PCP
Il FEAMPA sostiene l'attuazione della PCP tramite:
a)
la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;
b)
la cooperazione regionale sulle misure di conservazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare nel contesto dei piani pluriennali di cui ai suoi ;
c)
lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
d)
il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, il cui obiettivo si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;
e)
contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente agli del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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