Art. 44
Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri
In vigore dal 7 lug 2021
Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri
Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione o del reato grave da parte del beneficiario interessato e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica di tale beneficiario.
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