Art. 43 · Sospensione dei pagamenti

Art. 43

Sospensione dei pagamenti

In vigore dal 7 lug 2021
Sospensione dei pagamenti 1.   In conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio. 2.   Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro interessato che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza da parte dello Stato membro delle norme applicabili nell'ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. 3.   La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza grave di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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