Art. 36 · Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Art. 36

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 7 lug 2021
Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1.   Ai fini dell'applicazione dell'indennizzo per i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all', ciascuno Stato membro interessato determina per ciascuna regione ultraperiferica, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo. 2.   Nello stabilire gli elenchi e i quantitativi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP. 3.   Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura: a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (37); b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni ultraperiferiche; c) importati da paesi terzi. 4.   Il paragrafo 3, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita. 5.   Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono un peschereccio registrato in un porto di tali regioni e vi operano tiene conto: a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', a integrazione del presente regolamento, stabilendo i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
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