Art. 27 · Acquacoltura

Art. 27

Acquacoltura

In vigore dal 7 lug 2021
Acquacoltura Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1139:oj#art-27