Art. 25
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
In vigore dal 7 lug 2021
Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici
1. Il FEAMPA può sostenere azioni che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, ivi compreso nelle acque interne.
Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera f).
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare tra l'altro:
a)
indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;
b)
investimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
c)
azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all', paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
d)
l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
e)
la gestione, il ripristino, la sorveglianza e il monitoraggio di zone Natura 2000, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell' della direttiva 92/43/CEE;
f)
la protezione di specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, tenuto conto dei quadri di azioni elencate per priorità istituiti a norma dell' della direttiva 92/43/CEE;
g)
il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma dell' della direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
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