Art. 20 · Arresto definitivo delle attività di pesca

Art. 20

Arresto definitivo delle attività di pesca

In vigore dal 7 lug 2021
Arresto definitivo delle attività di pesca 1.   In deroga all', lettera e), il FEAMPA può sostenere un indennizzo per l'arresto definitivo delle attività di pesca. Il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera c). 2.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni: a) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013; c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; d) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e e) il beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente: a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno. I pescatori di cui al primo comma, lettera b), cessano tutte le attività di pesca per i cinque anni successivi al ricevimento del sostegno. Se un pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro interessato in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente comma non è stata soddisfatta.
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