Art. 17 · Primo acquisto di un peschereccio

Art. 17

Primo acquisto di un peschereccio

In vigore dal 7 lug 2021
Primo acquisto di un peschereccio 1.   In deroga all', lettera c), il FEAMPA può sostenere il primo acquisto di un peschereccio, o l'acquisto della sua proprietà parziale. Il sostegno di cui al primo comma contribuisce all'obiettivo specifico di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato solo a una persona fisica che: a) alla data di presentazione della domanda di sostegno non superi i 40 anni di età; e b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione. 3.   Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 può essere erogato anche a soggetti giuridici interamente posseduti da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2. 4.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 2. 5.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere erogato anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio o da un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio. 6.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che: a) appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; b) è attrezzato per le attività di pesca; c) ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri; d) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno nel caso dei piccoli pescherecci costieri e per almeno cinque anni civili nel caso di un altro tipo di peschereccio; ed e) è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per al massimo i 30 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno. 7.   Il primo acquisto di un peschereccio destinatario del sostegno previsto dal presente articolo non è considerato un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell', lettera g).
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