Art. 15
Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci
In vigore dal 7 lug 2021
Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci
Un peschereccio dell'Unione cui è stato erogato un sostegno in virtù del presente capo non può essere trasferito né reimmatricolato al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione che ha goduto del sostegno.
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