Art. 13
Operazioni o spese non ammissibili
In vigore dal 7 lug 2021
Operazioni o spese non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA le seguenti operazioni o spese:
a)
operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall';
b)
l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
c)
la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall';
d)
il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
e)
l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli ;
f)
la pesca sperimentale;
g)
il trasferimento di proprietà di un'impresa;
h)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
i)
la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
j)
meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall', paragrafo 2;
k)
investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall';
l)
investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
m)
la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'.
Storico versioni
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