Art. 8 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817 Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato: 1) all’, il punto 20 è sostituito dal seguente: «20) “autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all’, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all’, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»; 2) all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i dati di cui all’, punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere k) e j), del regolamento (CE) n. 767/2008, a condizione che, per quanto riguarda l’immagine del volto, questa sia stata registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;»; 3) all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i dati di cui all’, punto 4), lettere da a) a c bis), e punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k), del regolamento (CE) n. 767/2008;»; 4) all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) alle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento; b bis) alle autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 all’atto della verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN, conformemente a tale regolamento;»; 5) all’articolo 27, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita; sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;»; 6) all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b bis) del presente paragrafo; b bis) le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell’ECRIS-TCN durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;»; 7) all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati logicamente per sistema di informazione dell’UE, i dati e le statistiche di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L’accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240 e all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.»; 8) all’articolo 72 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, ai fini del trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l’ESP entra in funzione, limitatamente a tali fini, a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»."
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