Art. 6
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860
Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861
Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso alle segnalazioni e ai termini del loro riesame, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, all’articolo 36 bis e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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