Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:
1)
all’ è inserita la lettera seguente:
«d bis)
sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e contribuisce alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l’ETIAS, incluso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
è inserita la lettera seguente:
«c bis)
definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33 del presente regolamento e dell’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;»;
iii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
informa i vettori in caso di guasto del sistema di informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento o del VIS ai sensi dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;»;
b)
al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
«a bis)
informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;»;
3)
all’, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«h)
verificare manualmente i riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del presente regolamento emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 e dare seguito a tali riscontri positivi conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
(*) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633 / GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;"
5)
all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
«4 ter. L’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e i motivi di tale rilascio, rifiuto, revoca o annullamento.»;
6)
è inserito il capo seguente:
«CAPO IX bis
UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Articolo 49 bis
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.»;
7)
all’articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;
8)
all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
gli indicatori di rischio specifici di cui all’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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