Art. 5 · Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Art. 5

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato: 1) all’ è inserita la lettera seguente: «d bis) sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e contribuisce alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l’ETIAS, incluso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;»; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) è inserita la lettera seguente: «c bis) definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;»; ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33 del presente regolamento e dell’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;»; iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) informa i vettori in caso di guasto del sistema di informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento o del VIS ai sensi dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;»; b) al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente: «a bis) informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;»; 3) all’, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «h) verificare manualmente i riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del presente regolamento emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 e dare seguito a tali riscontri positivi conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Interoperabilità con il VIS A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008. (*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633 / GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;" 5) all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente: «4 ter.   L’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e i motivi di tale rilascio, rifiuto, revoca o annullamento.»; 6) è inserito il capo seguente: «CAPO IX bis UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO Articolo 49 bis Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.»; 7) all’articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «h) i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»; 8) all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) gli indicatori di rischio specifici di cui all’ undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.».
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