Art. 4 · Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevate sul posto che sono registrate nel VIS, a norma dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con un’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto sono utilizzate per tale confronto.»; b) sono inseriti i paragrafo seguenti: «3 bis.   L’interoperabilità consente la cancellazione dell’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dal fascicolo individuale qualora l’immagine del volto sia registrata nel VIS con un’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto. 3 ter.   L’interoperabilità consente all’EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, quando l’uscita di un minore di età inferiore a 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’EES è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008. (*)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;" 2) all’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»; 3) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se i titolari di un visto per soggiorno di breve durata hanno raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato. I vettori forniscono i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta “OK/NOT OK” come un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399. Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito della risposta del servizio web, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nell’EES e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nell’EES e di rettifica o cancellazione degli stessi.»; 4) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l’immagine del volto è rilevata sul posto. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»; b) il paragrafo 5 è soppresso; 5) l’articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’immagine del volto di cui all’articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Qualora, nel caso di un cittadino di paese terzo il cui fascicolo individuale contiene un’immagine del volto di cui al paragrafo 1, lettera d), un’immagine del volto sia registrata successivamente nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, l’EES cancella l’immagine del volto dal fascicolo individuale.»; 6) all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B o D, del regolamento (UE) 2016/399 e qualora sussistano dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS, l’immagine del volto di cui alla lettera a) è rilevata sul posto e inserita nel fascicolo individuale a prescindere da qualsiasi immagine del volto registrata nel VIS.»; 7) l’articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera: a) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto, confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), o procedono a una verifica delle impronte digitali nell’EES, e b) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto: i) confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto registrata nell’EES di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o con l’immagine del volto rilevata sul posto registrata nel VIS conformemente all’, punto 5), del regolamento (CE) n. 767/2008, oppure ii) procedono a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.»; b) al secondo comma del paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto nel VIS conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.»; 8) all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell’EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell’EES conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.»; 9) all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4   Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell’EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, esso verifica innanzitutto l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES. Qualora i dati registrati nel VIS sono identici a quelli registrati nell’EES, ne informa immediatamente lo Stato membro responsabile per l’inserimento di tali dati nel VIS in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l’inserimento di tali dati nel VIS verifica tali dati e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro interessato, il quale provvede, se necessario, senza indugio a rettificarli, integrarli o cancellarli dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3.».
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