Art. 12 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 12

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 7 lug 2021
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’, ad eccezione di quanto segue: a) le disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021: i) l’, punto 6, del presente regolamento relativamente all’articolo 5 bis, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008; ii) l’, punto 10, lettera c), del presente regolamento relativamente all’, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008; iii) l’, punto 11, del presente regolamento relativamente all’ nonies, paragrafo 2, e all’ undecies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008; iv) l’, punto 26, del presente regolamento relativamente all’articolo 22 ter, paragrafo 18, del regolamento(CE) n. 767/2008; v) l’, punto 34, del presente regolamento relativamente all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008; vi) l’, punto 44, del presente regolamento relativamente all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008; vii) l’, punto 46; viii) l’, punto 47, del presente regolamento relativamente agli articoli 49 e 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008; ix) l’, punto 2, del presente regolamento relativamente all’, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226. b) l’, punti da 40 a 43, che si applica a decorrere 3 agosto 2022; c) l’, punto 44 del presente regolamento, relativamente agli articoli 45 sexies e 45 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, che si applica a decorrere dal 3 agosto 2023;
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