Art. 11 · Entrata in funzione

Art. 11

Entrata in funzione

In vigore dal 7 lug 2021
Entrata in funzione 1.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale decisione una volta soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono state adottate le misure di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, all’, paragrafo 5, all’, terzo comma, all’ nonies, paragrafo 2, all’ undecies, paragrafi 2 e 3, all’articolo 22 ter, paragrafo 18, all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 767/2008; b) eu-LISA ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo; c) gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati a norma del presente regolamento e hanno notificato alla Commissione e a eu-LISA le informazioni di cui all’articolo 45 ter del regolamento (CE) n. 767/2008. 2.   La Commissione monitora da vicino il processo di graduale soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’esito delle attività di collaudo di cui alla lettera b) di tale paragrafo. 3.   Entro il 3 agosto 2022 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del VIS che sono a carico del bilancio generale dell’Unione. In caso di ritardi nella piena attuazione del presente regolamento, la Commissione informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi. 4.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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