Art. 1
Livello limite delle catture
In vigore dal 30 giu 2021
Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:
(1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Livello limite delle catture
Il livello limite delle catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari di tale specie presenti in un campione.»;
(2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La fonte d’informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm.»;
(3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del numero di esemplari di tale specie presenti nel campione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.»;
(4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In base ai verbali di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm in una zona delimitata conformemente all’articolo 7 («zona di divieto»).»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’allegato III è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.»;
(5)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi in questione decade.»;
(6)
gli allegati sono così modificati:
a)
l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento;
b)
l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento;
c)
l’allegato III è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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