Art. 6 · Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione

Art. 6

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione

In vigore dal 30 giu 2021
Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione 1.   Ad accompagnare la valutazione prevista all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni valuta: a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento; b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell’adattamento di cui all’ del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999. 2.   Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina: a) la coerenza delle misure dell’Unione rispetto all’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1; b) la coerenza delle misure dell’Unione nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’. 3.   Se sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione rileva che le misure dell’Unione non sono coerenti con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, o non sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’, oppure che i progressi compiuti verso tale obiettivo relativo alla neutralità climatica o nell’adattamento di cui all’ sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati. 4.   Prima dell’adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’, paragrafo 1, e con i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, e include tale valutazione in ogni valutazione d’impatto che accompagna le misure o le proposte e mette a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell’adozione. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure e proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, sono coerenti nell’assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all’. Nel formulare i suoi progetti di misura o proposte legislative, la Commissione si adopera per allinearle agli obiettivi del presente regolamento. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne fornisce i motivi nell’ambito della valutazione di coerenza di cui al presente paragrafo.
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