Art. 9
Condizioni specifiche per autorizzare i movimenti di partite di bovini provenienti da zone soggette a restrizioni I e II verso un macello al di fuori di tali zone, situato nel territorio dello stesso Stato membro, ai fini della macellazione immediata
In vigore dal 28 giu 2021
Condizioni specifiche per autorizzare i movimenti di partite di bovini provenienti da zone soggette a restrizioni I e II verso un macello al di fuori di tali zone, situato nel territorio dello stesso Stato membro, ai fini della macellazione immediata
In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare movimenti di partite di bovini da zone soggette a restrizioni I e II verso un macello al di fuori di tali zone, situato nel territorio dello stesso Stato membro, purché i bovini siano spostati ai fini della macellazione immediata conformemente alle condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 5, e paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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