Art. 8 · Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni II

Art. 8

Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni II

In vigore dal 28 giu 2021
Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni II In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare i movimenti di partite di bovini da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni II verso: a) qualsiasi luogo di destinazione, comprese le aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni, zone soggette a restrizioni I, altre zone soggette a restrizioni II, nello stesso Stato membro e in altri Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) i bovini compresi nella partita devono soddisfare eventuali garanzie in materia di salute animale in base all'esito favorevole di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione dell'infezione da LSDV richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e concordate con l'autorità competente degli Stati membri di destinazione o passaggio prima della data di spedizione; ii) i bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino; iii) tutti gli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento di origine dei bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino, oppure trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna; iv) l'autorità competente effettua: — un esame clinico, con esito favorevole, di tutti i bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite; — se necessario, un esame di laboratorio, con esito favorevole, dei bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite; v) i bovini devono essere rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in uno stabilimento in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sia stato confermato nessun focolaio di infezione da LSDV nei tre mesi precedenti la data di spedizione; vi) tutti i bovini in un raggio di 50 km intorno allo stabilimento di origine della partita devono essere stati vaccinati o rivaccinati contro l'infezione da LSDV, conformemente alle norme per i piani di vaccinazione di cui all'allegato II, almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino o essere protetti dall'immunità materna; b) qualsiasi luogo di destinazione situato in un'altra zona soggetta a restrizioni II dello stesso Stato membro purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) tutti gli altri bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data devono trovarsi ancora nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna; e ii) i bovini devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a quella data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino, a meno che non si tratti di animali non vaccinati di età inferiore a quattro mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, che erano ancora nel periodo di immunità indicato dal produttore del vaccino alla data del parto, e possono essere spostati in un altro stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1070:oj#art-8