Art. 6
Inclusione della zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I, parte I
In vigore dal 28 giu 2021
Inclusione della zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I, parte I
1. Qualora, per ragioni epidemiologiche, un'area di uno Stato membro, in cui non sia stato confermato un focolaio di infezione da LSDV, venga inclusa nell'allegato I, parte I, del presente regolamento, conformemente ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l'autorità competente:
a)
esegue la vaccinazione conformemente all', paragrafo 1, lettera b), nella zona soggetta a restrizioni I descritta in tale allegato;
b)
attua i divieti di cui all', paragrafo 2, nella zona soggetta a restrizioni I descritta in tale allegato.
2. Qualora l'autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni I conformemente all', paragrafo 2, tale zona soggetta a restrizioni è inclusa nell'allegato I, parte I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1070:oj#art-6