Art. 3 · Istituzione di zone soggette a restrizioni I e II

Art. 3

Istituzione di zone soggette a restrizioni I e II

In vigore dal 28 giu 2021
Istituzione di zone soggette a restrizioni I e II 1.   In caso di conferma di un focolaio di infezione da LSDV nei bovini, l'autorità competente: a) istituisce una zona soggetta a restrizioni II: i) estesa almeno alle aree incluse nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, istituite dopo la conferma di tale malattia conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; ii) conformemente ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; b) attua la vaccinazione contro tale malattia nella zona soggetta a restrizioni II di cui alla lettera a) nel modo seguente: i) conformemente alle norme per i piani di vaccinazione di cui all'allegato II; ii) sotto il controllo dell'autorità competente; iii) dando priorità all'impiego di vaccini vivi attenuati omologhi; iv) vaccinando tutti i bovini, e gli animali nati da tali bovini, detenuti nella zona in cui si esegue la vaccinazione, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva conformemente alle istruzioni del produttore. Qualora però un solo focolaio di infezione da LSDV in bovini detenuti sia stato confermato in un'area di uno Stato membro in cui tale malattia non era presente prima del focolaio in questione, e qualora le misure adottate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 si dimostrino efficaci per controllare la diffusione della malattia, l'autorità competente può decidere di non istituire una zona soggetta a restrizioni II. 2.   L'autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni I nelle aree in cui la presenza di un focolaio di infezione da LSDV non sia stata confermata, per impedirne la diffusione, conformemente ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. In tale zona soggetta a restrizioni I, l'autorità competente esegue la vaccinazione contro tale malattia conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 3.   L'autorità competente dello Stato membro che esegue la vaccinazione contro l'infezione da LSDV comunica le informazioni elencate nell'allegato II, parte III, del presente regolamento alla Commissione e agli altri Stati membri prima di avviare la vaccinazione e il piano di vaccinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i).
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