Art. 18 · Obblighi dell'autorità competente del luogo di destinazione in materia di procedure di incanalamento

Art. 18

Obblighi dell'autorità competente del luogo di destinazione in materia di procedure di incanalamento

In vigore dal 28 giu 2021
Obblighi dell'autorità competente del luogo di destinazione in materia di procedure di incanalamento L'autorità competente del luogo di destinazione in seguito a una procedura di incanalamento: a) conferma ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine; b) provvede affinché i bovini restino nello stabilimento di destinazione almeno per la durata del periodo di monitoraggio dell'infezione da LSDV di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687, tranne qualora lo stabilimento di destinazione sia un macello; c) provvede affinché dopo lo scarico dei bovini o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati il mezzo di trasporto e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto dei bovini o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati siano completamente puliti, disinfettati e trattati con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori noti dell'infezione da LSDV all'interno di un'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale.
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