Art. 1
Oggetto e principi
In vigore dal 24 giu 2021
Oggetto e principi
1. Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo).
2. Il Mediatore è completamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e agisce senza alcuna autorizzazione previa.
3. Il Mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nel debito rispetto dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 228 TFUE, nonché dell’articolo 41 della Carta sul diritto a una buona amministrazione.
L’azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.
4. Il Mediatore, se del caso, formula raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per affrontare la questione in oggetto.
5. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Mediatore non può mettere in discussione la fondatezza delle decisioni di un organo giurisdizionale o la sua competenza a emettere una decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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