Art. 9 · Norme procedurali relative al trattamento delle domande di licenze di importazione

Art. 9

Norme procedurali relative al trattamento delle domande di licenze di importazione

In vigore dal 24 giu 2021
Norme procedurali relative al trattamento delle domande di licenze di importazione 1.   L'autorità competente può inoltrare più richieste di informazioni aggiuntive conformemente all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/880, entro il termine di 21 giorni stabilito in tale disposizione. 2.   Il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste entro 40 giorni, pena il rigetto della domanda. Dopo che il richiedente ha presentato le informazioni richieste, l'autorità competente dispone di 90 giorni per esaminarle e adottare una decisione. Se l'autorità competente ha inoltrato più di una richiesta di informazioni, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione dell'ultima informazione da parte del richiedente. 3.   Se lo Stato membro in cui è presentata la domanda di licenza di importazione è diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, il sistema ICG invia una notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente. 4.   Qualora sia in possesso di informazioni che ritiene rilevanti per il trattamento della domanda, l'autorità competente che riceve la notifica trasmette tali informazioni attraverso il sistema ICG all'autorità competente alla quale è stata presentata la domanda di licenza di importazione. 5.   Qualora la domanda non sia presentata all'autorità competente a rilasciare la licenza di importazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880, l'autorità che ha ricevuto la domanda la trasmette senza indugio all'autorità competente adeguata.
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