Art. 8 · Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione

Art. 8

Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione

In vigore dal 24 giu 2021
Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione 1.   Il richiedente presenta all'autorità competente elementi atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese o presenta prove dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari al momento del trasferimento dei beni dal suo territorio. In particolare: a) la domanda di licenza di importazione comprende una dichiarazione firmata con cui il richiedente si assume esplicitamente la responsabilità della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e sostiene di aver agito con la dovuta diligenza al fine di garantire che il bene culturale che intende importare sia stato esportato legalmente dal paese interessato; b) se le disposizioni legislative e regolamentari del paese interessato impongono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esportazione di beni culturali dal proprio territorio, il richiedente carica nel sistema ICG copie degli opportuni certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dall'autorità pubblica competente del paese interessato, attestanti che l'esportazione del bene culturale in questione è stata da essa debitamente autorizzata; c) la domanda è corredata di fotografie a colori dell'oggetto su sfondo neutro, secondo le specifiche di cui all'allegato II; d) tra gli altri tipi di documenti da esibire a corredo di una domanda di licenza di importazione possono figurare anche: i) documentazione doganale comprovante i movimenti passati del bene culturale; ii) fatture di vendita; iii) documenti assicurativi; iv) documenti di trasporto; v) relazioni attestanti le condizioni del bene; vi) titoli di proprietà, compresi testamenti per atto notarile o testamenti olografi dichiarati validi ai sensi della legislazione del paese in cui sono stati redatti; vii) dichiarazioni giurate dell'esportatore, del venditore o di un terzo, rese in un paese terzo conformemente alle disposizioni legislative vigenti, che attestino la data in cui il bene culturale è stato trasferito dal paese terzo in cui è stato creato o scoperto o altri eventi che ne confermino la lecita provenienza; viii) perizie; ix) pubblicazioni di musei, cataloghi di mostre, articoli in periodici specializzati; x) cataloghi d'asta, pubblicità e altro materiale promozionale per la vendita; xi) prove fotografiche o cinematografiche che confermino la legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato o consentano di stabilire quando vi si trovava o quando è stato esportato dal suo territorio. 2.   I documenti e gli altri elementi di informazione di cui al paragrafo 1, lettera d), sono valutati liberamente dall'autorità competente, tenendo conto delle circostanze e del rischio percepito di traffico illecito in ciascun caso. 3.   L'autorità competente può chiedere al richiedente di caricare traduzioni ufficiali dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.
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