Art. 8
Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione
In vigore dal 24 giu 2021
Elenco dei documenti giustificativi atti a dimostrare la lecita provenienza in una domanda di licenza di importazione
1. Il richiedente presenta all'autorità competente elementi atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese o presenta prove dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari al momento del trasferimento dei beni dal suo territorio. In particolare:
a)
la domanda di licenza di importazione comprende una dichiarazione firmata con cui il richiedente si assume esplicitamente la responsabilità della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e sostiene di aver agito con la dovuta diligenza al fine di garantire che il bene culturale che intende importare sia stato esportato legalmente dal paese interessato;
b)
se le disposizioni legislative e regolamentari del paese interessato impongono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per l'esportazione di beni culturali dal proprio territorio, il richiedente carica nel sistema ICG copie degli opportuni certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dall'autorità pubblica competente del paese interessato, attestanti che l'esportazione del bene culturale in questione è stata da essa debitamente autorizzata;
c)
la domanda è corredata di fotografie a colori dell'oggetto su sfondo neutro, secondo le specifiche di cui all'allegato II;
d)
tra gli altri tipi di documenti da esibire a corredo di una domanda di licenza di importazione possono figurare anche:
i)
documentazione doganale comprovante i movimenti passati del bene culturale;
ii)
fatture di vendita;
iii)
documenti assicurativi;
iv)
documenti di trasporto;
v)
relazioni attestanti le condizioni del bene;
vi)
titoli di proprietà, compresi testamenti per atto notarile o testamenti olografi dichiarati validi ai sensi della legislazione del paese in cui sono stati redatti;
vii)
dichiarazioni giurate dell'esportatore, del venditore o di un terzo, rese in un paese terzo conformemente alle disposizioni legislative vigenti, che attestino la data in cui il bene culturale è stato trasferito dal paese terzo in cui è stato creato o scoperto o altri eventi che ne confermino la lecita provenienza;
viii)
perizie;
ix)
pubblicazioni di musei, cataloghi di mostre, articoli in periodici specializzati;
x)
cataloghi d'asta, pubblicità e altro materiale promozionale per la vendita;
xi)
prove fotografiche o cinematografiche che confermino la legalità dell'esportazione del bene culturale dal paese interessato o consentano di stabilire quando vi si trovava o quando è stato esportato dal suo territorio.
2. I documenti e gli altri elementi di informazione di cui al paragrafo 1, lettera d), sono valutati liberamente dall'autorità competente, tenendo conto delle circostanze e del rischio percepito di traffico illecito in ciascun caso.
3. L'autorità competente può chiedere al richiedente di caricare traduzioni ufficiali dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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