Art. 4 · Tracciabilità

Art. 4

Tracciabilità

In vigore dal 24 giu 2021
Tracciabilità I titolari di beni culturali esenti dagli obblighi documentali di cui all', paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880, forniscono una descrizione generale standardizzata dei beni nel sistema ICG prima di presentare la relativa dichiarazione doganale. La descrizione generale è redatta secondo il dizionario dei dati di cui all'allegato I in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui devono essere importati i beni.
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