Art. 3 · Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca

Art. 3

Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca 1.   L'ammissione temporanea dei beni culturali a norma dell', paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/880, è consentita senza licenza di importazione o dichiarazione dell'importatore per i seguenti scopi: a) l'uso esclusivo dei beni culturali da parte di istituti pubblici scientifici, scolastici o di formazione professionale per motivi di didattica, formazione professionale o ricerca scientifica e sotto la loro responsabilità; b) il prestito temporaneo, da parte di musei e istituzioni analoghe di paesi terzi, di beni culturali appartenenti alle loro collezioni permanenti a un museo pubblico o a un'istituzione analoga all'interno del territorio doganale dell'Unione, così che questi ultimi possano esporre al pubblico tali beni culturali o utilizzarli in rappresentazioni artistiche; c) la digitalizzazione, vale a dire la conservazione delle loro immagini o suoni in un formato idoneo alla trasmissione e al trattamento informatico, da parte di un istituto adeguatamente attrezzato per tali scopi e sotto la responsabilità e la supervisione di un museo pubblico o di un'istituzione analoga; d) il restauro o la conservazione da parte di professionisti esperti sotto la responsabilità di un museo pubblico o di una istituzione pubblica analoga, a condizione che tali trattamenti o manipolazioni si limitino a quanto necessario per riparare i beni culturali, restaurarli o conservarli in buone condizioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'istituto o l'istituzione interessati offrono tutte le garanzie ritenute necessarie affinché il bene culturale sia restituito al paese terzo nelle medesime condizioni e possa essere descritto o contrassegnato in modo tale che non vi sia alcun dubbio, al momento dell'ammissione temporanea, che il bene importato sia lo stesso che sarà riesportato al termine del regime. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono concedere un'esenzione agli istituti o alle istituzioni privati o semiprivati nel loro territorio a norma dell', paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/880, per gli scopi specificati al paragrafo 1 del presente articolo, purché offrano le necessarie garanzie che il bene culturale sarà restituito in buone condizioni al paese terzo al termine del regime di ammissione temporanea. 4.   Per beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 1, gli istituti e le istituzioni pubblici e gli istituti o istituzioni privati o semiprivati autorizzati sono tenuti a registrarsi nel sistema ICG. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali dell'Unione tramite il sistema ICG.
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