Art. 24 · Sicurezza del sistema ICG

Art. 24

Sicurezza del sistema ICG

In vigore dal 24 giu 2021
Sicurezza del sistema ICG 1.   In fase di sviluppo, manutenzione e utilizzo del sistema ICG, gli Stati membri e la Commissione definiscono e provvedono a far rispettare disposizioni adeguate in materia di sicurezza affinché il sistema funzioni in maniera efficace, affidabile e sicura. Essi garantiscono inoltre l'esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione. 2.   L'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati sono registrati con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento preciso in cui avviene l'operazione e della persona che la effettua. 3.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l'operatore interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza del sistema ICG.
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