Art. 17 · Licenze di importazione in formato elettronico

Art. 17

Licenze di importazione in formato elettronico

In vigore dal 24 giu 2021
Licenze di importazione in formato elettronico 1.   Le domande di licenza di importazione in formato elettronico sono compilate secondo il dizionario dei dati di cui all'allegato I e sono firmate elettronicamente dal titolare del bene. 2.   La licenza di importazione in formato elettronico reca la firma elettronica del responsabile autorizzato dell'autorità competente, è sigillata mediante un sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che la rilascia e, successivamente, mediante un sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG. 3.   Le seguenti fasi del processo di rilascio di una licenza di importazione in formato elettronico sono convalidate mediante validazione temporale elettronica qualificata: a) la presentazione della domanda da parte del titolare del bene; b) qualsiasi richiesta di informazioni mancanti o aggiuntive inoltrata dall'autorità competente al richiedente, a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/880; c) la presentazione di informazioni o documenti aggiuntivi da parte del richiedente, a seguito di una richiesta dell'autorità competente; d) qualsiasi decisione dell'autorità competente in merito alla domanda; e) la scadenza di un periodo di 90 giorni dalla ricezione della domanda completa, senza una decisione dell'autorità competente.
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