Art. 15 · Punti di contatto

Art. 15

Punti di contatto

In vigore dal 24 giu 2021
Punti di contatto 1.   Gli Stati membri e la Commissione designano punti di contatto al fine di gestire, orientare lo sviluppo, individuare le priorità e monitorare il corretto funzionamento del sistema ICG. 2.   Il punto di contatto della Commissione tiene un elenco di tutti i punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione degli altri punti di contatto.
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